Finanziaria: ingrata con i cittadini migranti

31 Ottobre 2006

L’avvocato Paolo Rosa di Trento, consulente legale del Patronato Acli, ha evidenziato che la bozza della nuova Finanziaria 2007 contiene disposizioni relative ai lavoratori italiani migranti e al trasferimento dei contributi molto penalizzanti.

LA FINANZIARIA INGRATA CON I SUOI CITTADINI MIGRANTI
NEL SILENZIO DELLA RAPPRESENTANZA SINDACALE

Molti nostri conterranei negli anni passati hanno trovato lavoro nella vicina Svizzera.
Raggiunta l’età della pensione hanno chiesto il trasferimento in Italia dei contributi versati in Svizzera in aggiunta a quelli che qui avevano già maturato per attività precedente e in applicazione della convenzione italo – svizzera del 1962 e degli accordi aggiuntivi del 1969.L’art. 23 di detta convenzione prevede che le assicurazioni sociali italiane, a cui siano trasferiti i contributi, utilizzeranno gli stessi per garantire all’assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana.

La Suprema Corte di Cassazione ha confermato , nel 2004 e 2005, che per la determinazione della pensione con il metodo retributivo deve farsi riferimento alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratori anche per il lavoro prestato in Svizzera.

Ora accade che la Finanziaria 2007, presentata come la prima manovra che aiuta i più deboli, all’art. 85 n. 6 così statuisce:
“L’art. 5, comma 1, secondo periodo, del DPR 27.04.1968 n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l’Assicurazione generale italiana dei contributi versati ad Enti previdenziali di paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per 100 e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Facciamo un esempio per capirci.

Oggi: se il cittadino ha lavorato in Svizzera guadagnando € 1.000,00 al mese, tale cifra deve essere calcolata ai fini pensionistici a prescindere dal livello contributivo.

Con la nuova norma: se il cittadino ha lavorato in Svizzera guadagnando € 1.000,00 al mese, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione non sarà più € 1.000,00 ma l’8% di € 1.000,00 volte 100 diviso 32 pari a € 250.

L’art. 85 n. 6 della Finanziaria 2007, che penalizza in maniera assolutamente ingiustificata i cittadini italiani lavoratori migranti, va stralciato per ragioni di equità oltre che di giustizia sostanziale.

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