La circolare Inps n.73 del 26 maggio 2009, detta le istruzioni operative per attuare le norme dettate dal Decreto anticrisi a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro, compresi gli apprendisti, a causa di crisi aziendale. Si tratta di situazioni nelle quali viene meno l’attività lavorativa a seguito di eventi transitori di carattere temporaneo: in tal caso al lavoratore sospeso spetta un’indennità la cui durata massima non può superare i 90 giorni. La domanda va presentata entro 20 giorni dall’inizio della sospensione utilizzando il modulo, allegato alla circolare, nel quale il lavoratore si impegna, tra l’altro, a rendersi disponibile al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, pena la perdita della prestazione. Vedi Circolare INPS n. 73
04 Giugno 2009