
Dopo le cinque mensilità di prestazione erogate nel corso dell’anno 2020 (due mensilità originariamente introdotte dal DL “Rilancio”, ulteriore quota riconosciuta dal “DL Agosto” e due successive mensilità previste dal DL “Ristori”), e le tre mensilità riconosciute per il 2021 dal DL “Sostegni” (mesi di marzo, aprile e maggio 2021), il “Sostegni bis” ha previsto ulteriori quattro mensilità di Reddito di Emergenza da corrispondersi per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.
Non c’è alcun automatismo a favore di chi ha già ottenuto le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021: tutti dovranno fare una nuova domanda se vogliono vedersi riconoscere il Reddito di emergenza per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021, entro il 31 luglio 2021.
I requisiti
La misura della prestazione ed i requisiti concessivi sono i medesimi di quelli già stabiliti per il REm precedenti, con l’unica differenza che il valore del reddito familiare di riferimento è quello relativo al mese di aprile 2021. Avranno diritto alle nuove quattro mensilità di REm i nuclei familiari in situazione di grave difficoltà economica che possano far valer congiuntamente le seguenti condizioni:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- valore del reddito familiare, riferito al mese di aprile 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del REm potenzialmente spettante in base alla composizione del nucleo familiare. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, si conferma che la predetta soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE;
- valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31 dicembre 2020), inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. La soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite dall’allegato 3 al nuovo regolamento ISEE del 2013. Il valore del patrimonio mobiliare rilevante è quello valido ai fini ISEE (esempio, depositi, conti correnti bancari e postali, titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, ecc.);
- valore dell’ISEE, in corso di validità ordinario o corrente, inferiore ad euro 15.000.
Valgono altresì per queste quattro nuove mensilità di REm tutte le regole di incompatibilità/incumulabilità già previste per le precedenti quote. In estrema sintesi, si tratta dell’incompatibilità con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano in una delle seguenti condizioni:
- titolari, al momento della presentazione della domanda REm, di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’Assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti e prestazioni di invalidità civile (pensione e assegno di invalidità civile, indennità di accompagnamento, ecc.);
- titolari, al momento della presentazione della domanda REm, di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare compatibile con la prestazione, individuata in relazione alla composizione del nucleo e comprensiva dell’aumento di 1/12 del canone di locazione;
- percettori, al momento della presentazione della domanda REm, di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza, ovvero di analoghe misure istituite dalle Province autonome di Trento e Bolzano.
- Sebbene la norma non lo riporti espressamente, è da ritenersi che le nuove mensilità di REm siano incompatibili con la percezione da parte di alcun componente del nucleo familiare di una delle nuove indennità Covid-19 introdotte dall’attuale DL “Sostegni Bis” medesimo.
Scadenza
La domanda deve essere presentata all’Inps entro il 31 luglio 2021.
Il Patronato ACLI è a disposizione per l’invio della domanda sia in sede su appuntamento (0461 277277 – info@aclitrentine.it), che a distanza tramite questo form.