Bonus prima casa per gli under 36: come ottenere lo sconto

16 Novembre 2021

Il Decreto Legge Sostegni bis ha introdotto una nuova agevolazione sulla compravendita della “prima casa” (escluse le case di lusso) e dell’eventuale mutuo stipulato per acquistarla, a favore di giovani al di sotto dei 36 anni di età e con un ISEE pari o inferiore ai 40 mila euro. Per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, l’agevolazione azzera l’imposta di registro, ipotecaria, catastale e l’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. In caso di acquisto soggetto ad IVA, viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta per l’acquisto stesso.

L’esperto di CAF ACLI Simone Fait Giacomini ci dà alcune dritte per interpretare correttamente la misura del “bonus prima casa under 36”.

I requisiti
Possono beneficiare dell’agevolazione i giovani che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui avviene il rogito. Ciò significa che chi stipula l’atto nel 2021, deve compiere i 36 anni nel 2022 o successivi. Chi stipula nel 2022 deve compiere i 36 anni dal 2023 in avanti. Di conseguenza, se Mario rogita a gennaio 2022 e compie i 36 anni a marzo 2022, non ha diritto all’agevolazione. Mario, invece, potrà beneficiare del beneficio se stipula l’atto nel 2021.

Il giovane under 36, inoltre, deve avere un ISEE pari o inferiore ai 40 mila euro già alla data di stipula del contratto. Bisognerà quindi preoccuparsi di calcolare il proprio indicatore ISEE in data anteriore (o contestuale) all’atto notarile. Per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE da presentare è quello in corso di validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021; per gli atti del 2022, l’ISEE da presentare sarà quello in corso di validità a partire dal 1° gennaio 2022.

Per gli acquisti effettuati insieme ad altri soggetti, l’agevolazione spetta solo a chi possiede i requisiti di età e ISEE. Se entrambi gli acquirenti possiedono i requisiti, entrambi godranno dell’agevolazione. Se solo uno rientra nei parametri, solo questi godrà del beneficio limitato solo alla quota di sua spettanza.

Contratti preliminari
L’agevolazione non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. In presenza di un contratto preliminare di compravendita seguito da un contratto definitivo oggetto di tale agevolazione, si dovrà presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo.

Pertinenze
L’agevolazione è estesa anche alle pertinenze dell’abitazione principale come, ad esempio, il box auto.

CAF ACLI è a disposizione per il calcolo gratuito dell’ISEE. Prenota un appuntamento al numero 0461 277277, via mail a caf@aclitrentine.it o su mycaf.it.

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