Canone tv: richiesta di esonero entro il 31 gennaio

19 Gennaio 2022

Il pagamento del canone tv per uso privato è dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo in casa. Avviene tramite addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. Chi non possiede un apparecchio televisivo in casa o i cittadini che hanno compiuto 75 anni e percepiscono un reddito annuo inferiore a una determinata soglia hanno diritto all’esenzione dal pagamento purché presentino apposita richiesta.

Esenzione per non possesso
I cittadini titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale, per evitare l’addebito del canone TV in bolletta, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica.

Per non vedersi addebitare il canone tv per l’intero anno, la dichiarazione deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il termine del 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno dell’anno in corso, invece, ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno. Pertanto, richiedendo l’esenzione entro il 31 gennaio 2022, si ottiene l’esonero dal pagamento del canone tv per l’intero 2022.

La richiesta ha validità annuale e deve essere inviata ogni anno all’Agenzia delle Entrate tramite i canali telematici. CAF ACLI è disponibile, in veste di intermediario abilitato, a presentare l’istanza.

Esenzione per cittadini di età pari o superiore ai 75 anni
L’abolizione del pagamento del canone tv per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni è legata alla presenza di alcuni requisiti:

  • aver compiuto 75 anni;
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti);
  • possedere un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro.

Per le richieste inviate entro il 15 del mese, l’addebito del canone in bolletta sarà ordinariamente interrotto già a partire dalla rata relativa al mese successivo a quello di invio della richiesta. Per le dichiarazioni inviate nella seconda metà del mese l’addebito del canone in bolletta sarà invece interrotto a partire dalla rata relativa al secondo mese successivo a quello di invio della richiesta.

I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso. La richiesta di esenzione dal pagamento del canone, in questo caso, deve essere trasmessa direttamente dal cittadino tramite posta, posta elettronica certificata o consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Se le condizioni di esenzione permangono nel tempo, i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di esenzione possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza il bisogno di presentare annualmente nuove dichiarazioni. Se invece dovessero intervenire delle variazioni dei requisiti, sarebbe necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti.

CAF ACLI è a disposizione per inviare il modello di dichiarazione sostitutiva all’Agenzia delle Entrate (0461 277277 – caf@aclitrentine.it).

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