
Lo scorso 18 maggio è entrato in vigore il decreto “aiuti” con il quale il Governo intende sostenere le famiglie investite dalle conseguenze dello scoppio della guerra in Ucraina. La misura consiste in un bonus una tantum di 200 euro rivolto a una platea variegata di destinatari, tra cui vi sono anche i lavoratori domestici. Per questa categoria di lavoratori, il bonus non è in automatico ma va presentata domanda all’INPS entro il 30 settembre 2022.
Per lavoratori domestici si intende, a titolo esemplificativo, colf, badanti, assistenti familiari, baby-sitter, ovvero quei lavoratori che prestano la loro opera in un contesto di tipo familiare. Per ottenere il bonus questi lavoratori devono aver avuto uno o più contratti di lavoro domestico in attivo al 18 maggio 2022 – data di entrata in vigore del decreto “aiuti” – e aver avuto un reddito personale non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021. L’indennità una tantum di 200 euro non costituisce reddito ai fini fiscali; ciò significa che non viene tassata.
Mentre per altre categorie di beneficiari l’erogazione del bonus è automatica, i lavoratori domestici devono presentare domanda tramite il Patronato. Una volta inviata la domanda, l’indennità verrà pagata dall’INPS a partire dal mese di luglio 2022.
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Oppure prenota un appuntamento in una sede del Patronato ACLI: 0461 277277 – info@aclitrentine.it – chat di questo sito o sulla App ACLInet.
Altri destinatari del bonus 200 euro
Il Bonus una tantum da 200 euro è destinata a una platea variegata di beneficiari. Non solo ai lavoratori domestici ma anche ai lavoratori dipendenti e stagionali, pensionati, disoccupati, autonomi e professionisti. Per alcune categorie di aventi diritto l’indennità viene corrisposta a domanda, mentre per altre è prevista un’erogazione d’ufficio.
Le indennità erogabili a domanda riguardano i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, i lavoratori dello spettacolo, i lavoratori autonomi occasionali privi di partita Iva, i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.
Le indennità erogabili d’ufficio, senza necessità quindi di presentare la domanda, sono invece destinate ai lavoratori dipendenti (ma serve un’autocertificazione), ai pensionati, ai titolari di prestazioni di disoccupazione, ai lavoratori già beneficiari dell’indennità COVID previsti dal Decreto “sostegni” e “sostegni bis”, alle famiglie beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, sarà un decreto ministeriale a stabilire le modalità di erogazione del bonus.
In base alla categoria di appartenenza, ci sono diversi requisiti da rispettare per ottenere il bonus. Qualora uno stesso soggetto appartenga a più categorie di aventi diritto (ad esempio un lavoratore domestico titolare di pensione), l’indennità sarà riconosciuta una sola volta, secondo criteri che verranno stabiliti a breve dall’INPS.