Come e quando si dichiarano in Italia i redditi prodotti all’estero?

22 Luglio 2022

Il contribuente fiscalmente residente in Italia che percepisce redditi esteri è tenuto a capire, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, se tali redditi sono tassabili in Italia o se invece possono essere dichiarati soltanto nel paese estero da dove provengono. Anche nel caso in cui ci si trasferisse all’estero, infatti, non è detto che si possa smettere automaticamente di pagare tasse in Italia.

Il primo passo da fare, dunque, è capire cosa significa residenza fiscale. Un soggetto è considerato residente fiscalmente in Italia se per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni nell’anno) presenta una delle seguenti condizioni:

  • è iscritto all’anagrafe della popolazione residente;
  • ha il domicilio in Italia;
  • ha la residenza in Italia.

Una volta verificata la residenza fiscale in Italia, il contribuente sarà tenuto a dichiarare in Italia tutti gli stipendi, le pensioni e i redditi percepiti, indipendentemente dal luogo nel quale siano stati prodotti; di conseguenza, anche quelli esteri.

A seconda della normativa dello Stato estero, è possibile che il reddito debba essere dichiarato anche nello Stato in cui viene prodotto, determinando una doppia tassazione. In questo caso, per evitare la doppia imposizione:

  • per i redditi prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni e per i redditi prodotti in un paese estero con il quale esiste una convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero, il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all’estero;
  • per i redditi prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni, in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia, se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente in Italia ha diritto a un rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all’autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

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