Misure di protezione temporanea per persone provenienti dall’Ucraina

15 Luglio 2022

In data 15 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle misure di protezione temporanea, rivolto agli sfollati dall’Ucraina. Il decreto fissa la data di decorrenza della protezione temporanea al 4 marzo 2022, data della Decisione UE 2022/382 di adozione del permesso temporaneo, prevedendone la durata massima di un anno.

Destinatari della protezione temporanea, le categorie che possono accedere alla protezione temporanea sono:

  • cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;
  • apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che beneficiavano di protezione; internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022
  • familiari delle sopracitate categorie;
  • cittadini di paesi terzi e apolidi che erano residenti in Ucraina e titolari di un permesso di soggiorno permanente rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel paese d’origine.

Il permesso di soggiorno, rilasciato dal Questore alle suddette categorie, avrà validità di un anno a
partire dal 4 marzo 2022 e potrà anche essere prorogato automaticamente di 6 mesi in 6 mesi per un ulteriore anno, se permarrà la situazione di emergenza. Tale permesso potrà essere revocato prima della scadenza solo in conseguenza alla decisione di cessazione della protezione temporanea da parte del Consiglio dell’UE.

Il titolare di questo permesso può accedere al mercato del lavoro sia subordinato che autonomo e
ha diritto allo studio e alla salute.

Con ordinanza n. 881 del 29 marzo il Dipartimento della Protezione Civile ha definito forme e modalità organizzative della nuova accoglienza ed ha anche previsto il riconoscimento di un contributo di sostentamento per coloro che autonomamente trovano una sistemazione. Di seguito alcune caratteristiche del contributo, anche se non sono ancora note e definite le modalità di presentazione della domanda e di riscossione.

Il contributo stabilito è pari a 300 euro mensili per ciascun soggetto a cui aggiungere, in caso di figli minori di anni 18, un contributo addizionale mensile di 150 euro ciascuno. Il contributo verrà erogato per una durata massima di tre mesi che decorrono dalla data d’ingresso in Italia, convenzionalmente individuata nella data di presentazione della richiesta di protezione temporanea se non altrimenti determinabile e comunque non oltre il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il beneficiario trovi un lavoro in Italia, potrà continuare a fruire del contributo per un periodo massimo di 60 giorni.

I soggetti aventi i requisiti per beneficiare del contributo di sostentamento potranno presentare la relativa domanda accedendo ad una apposita piattaforma del Dipartimento della Protezione Civile.
Il comma 1 dell’art 6 permette ai cittadini ucraini che abbiano fatto richiesta di emersione ai sensi
dell’art. 103 D.L. 34/2020, ma non abbiano visto ancora concluderne il procedimento, di uscire e fare ritorno dal Paese per assistere i familiari in fuga. Pertanto, sembrerebbe possibile valicare la frontiera italiana con la sola ricevuta della domanda di emersione, non è chiaro però se sia possibile valicare invece la frontiera europea.