Bonus casa: nuovo decreto su cessioni e sconti

24 Aprile 2023

Più tempo per completare i lavori di Superbonus 110 e deroghe allo stop sulle opzioni di cessione e sconto in fattura per le agevolazioni fiscali applicate ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica: sono queste le principali novità introdotte dal Decreto Cessioni, approdato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile scorso.

Superbonus 110
È stato prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine per completare i lavori sulle abitazioni unifamiliari e indipendenti per avere la garanzia di mantenere la maxi detrazione del 110%, ma a condizione che alla data del 30 settembre 2022 sia stato completato il 30% dell’intervento complessivo.

In secondo luogo, per le spese relative all’anno 2022 per le quali non si è optato per la cessione del credito o dello sconto in fattura, sarà possibile recuperare la detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi in dieci anni, anziché in quattro. Per i beneficiari del Superbonus, ciò significa che le dieci rate avranno importi più bassi distribuiti lungo un arco di tempo più lungo, e di conseguenza la possibilità di avere una maggiore capienza fiscale rispetto all’imposta lorda. Attenzione però: per aderire al piano decennale bisognerà attendere la dichiarazione dei redditi del 2024, saltando il 730 del 2023, dove sarebbe stato possibile inserire la prima rata. Chi dunque inserisse la prima rata nel 2023 resterebbe vincolato al piano quadriennale; chi invece dovesse inserire la prima rata nel 2024, resterebbe vincolato al piano decennale.

Deroghe ai divieti di cessione del credito e sconto in fattura
Dopo la stretta su cessioni del credito e sconti in fattura, decisa nel testo originario del Decreto Cessioni entrato in vigore a febbraio, il nuovo Decreto riapre la possibilità di usufruire di queste opzioni per una serie di lavori che sono:

  • gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75%;
  • gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus;
  • gli interventi, anche non già iniziati al 17 febbraio 2023, per i quali, pur non essendo prevista la presentazione di un titolo abilitativo, sia stato comunque stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
  • gli interventi per la realizzazione di autorimesse, posti auto pertinenziali o interi fabbricati eseguiti da imprese che entro diciotto mesi provvedano alla cessione/assegnazione dell’immobile, oppure gli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, ma a condizione che prima del 17 febbraio 2023 (data appunto di entrata in vigore del Decreto “Cessioni”) sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per eseguire i suddetti lavori;
  • gli interventi relativi a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, nonché quelli relativi a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • tutti gli interventi eseguiti sugli immobili di proprietà degli istituti autonomi case popolari, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, di Onlus e organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, a condizione che gli enti in questione risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023.