
La legge di Bilancio 2023 ha abrogato il Reddito di Cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024 ed ha ridotto ad un numero massimo di 7 mensilità la misura di prestazione erogabile nel corso dell’anno 2023.
La riduzione a 7 mesi non trova applicazione nei confronti dei nuclei familiari al cui interno vi siano persone con disabilità, soggetti minorenni o persone con almeno 60 anni di età. La platea dei nuclei familiari esentati dal limite massimo di 7 mensilità fruibili nel corso del 2023 è stata poi estesa ricomprendendo anche i “percettori del Reddito di Cittadinanza che, prima della scadenza dei 7 mesi, sono stati presi in carico dai servizi sociali, in quanto non attivabili al lavoro”.
Per questa ultima categoria, ai fini del mantenimento del Reddito di Cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali sono tenuti a comunicare all’INPS l’avvenuta presa in carico. Ciò deve avvenire entro il termine dei 7 mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Decorso tale termine, in assenza della comunicazione, l’erogazione della prestazione viene sospesa e può essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all’avvenuta comunicazione.
Reddito di Cittadinanza e Assegno Unico e Universale per i figli
Come è noto, per i percettori di Reddito di Cittadinanza, la prestazione dell’Assegno Unico e Universale per figli a carico viene corrisposta d’ufficio quale quota ad integrazione del Reddito medesimo.
Va da sé quindi che, con l’estinzione del Reddito di Cittadinanza (le 7 mensilità previste per il 2023, o comunque il termine ultimo di fruizione del 31 dicembre 2023 previsto per i nuclei familiari esentati dalla limitazione a 7 mesi), viene meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’AUU.
Ne consegue quindi che, i nuclei familiari aventi diritto all’Assegno Unico Universale anche dopo la scadenza delle 7 mensilità, o comunque quelli per i quali entro la data ultima del 31 dicembre 2023 scadrà definitivamente la prestazione, al fine di garantirsi la continuità dei pagamenti dell’Assegno Unico Universale a decorrere dal mese successivo alla cessazione di Reddito di Cittadinanza, dovranno presentare autonoma domanda di Assegno Unico Universale secondo le modalità ordinarie entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di Cittadinanza.
In altri termini, una volta scaduto il Reddito di Cittadinanza, i nuclei familiari aventi diritto all’Assegno Unico Univerale saranno tenuti a presentare autonoma domanda, ai fini di una continuità dei pagamenti, entro il mese di cessazione del Reddito di Cittadinanza.
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