Per semplificare l’operatività, la normativa ha introdotto una novità che consente agli enti del Terzo settore di avvalersi di un/una delegato/a, cioè di una persona incaricata di operare sulla piattaforma del RUNTS in nome e per conto del legale rappresentante.
La possibilità riguarda non solo la fase di iscrizione, ma anche il deposito degli atti e l’aggiornamento periodico delle informazioni.
Chi può ricevere la delega
Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al RUNTS, il legale rappresentante dell’ente, oppure della rete associativa cui l’ente aderisce, può conferire una specifica delega a una persona individuata liberamente.
Chi riceve la delega è autorizzata/o a svolgere le attività necessarie per la compilazione dell’istanza telematica e, nei casi previsti, anche alla sottoscrizione e all’invio.
La norma non richiede requisiti professionali particolari né specifiche abilitazioni: la persona incaricata può quindi essere scelta dall’ente in base alle proprie esigenze organizzative.
Le due tipologie di delega
Sul piano operativo è importante distinguere tra due diverse modalità.
- Delega per la sola compilazione: per la predisposizione della pratica sulla piattaforma RUNTS. La sottoscrizione finale resta in capo al legale rappresentante dell’ente o della rete associativa, che mantiene anche la responsabilità sui dati dichiarati nella domanda.
- Delega completa: in questo caso la/il delegata/o cura l’intera procedura. Oltre alla compilazione, provvede alla sottoscrizione e all’invio dell’istanza telematica e assume la responsabilità in merito alla veridicità delle attestazioni rese e alla conformità agli originali della documentazione allegata.
La delega vale anche per aggiornamenti e deposito atti
Le novità introdotte sulla delega non riguardano solo l’iscrizione iniziale. La stessa modalità operativa si applica anche al deposito degli atti, all’aggiornamento delle informazioni presenti sul RUNTS e alla gestione ordinaria delle comunicazioni tramite piattaforma.
Aggiornamento dati RUNTS: cosa va verificato entro il 30 giugno
Tra gli obblighi di aggiornamento rientrano anche alcuni dati quantitativi che devono essere mantenuti allineati. In particolare:
- numero di soci/e o associatei/e con diritto di voto, distinguendo tra persone fisiche ed enti non persone fisiche;
- numero del personale dipendente e parasubordinato con posizione assicurativa aperta;
- numero di persone volontarie iscritte nel registro dei volontari dell’ente;
- numero di persone volontarie di cui l’ETS si avvale.
In passato questi adempimenti riguardavano le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, anche in relazione ai limiti previsti sul rapporto tra volontari/e e persone lavoratrici. Con le recenti modifiche la regola è stata estesa a tutti gli enti del Terzo settore.
L’aggiornamento deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell’anno precedente, ma solo se rispetto ai dati già presenti nel Registro si sono verificate variazioni.
Categoria
Contabilità