Dal 1° gennaio 2026 sono entrate in vigore le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore per gli enti iscritti al RUNTS. Si tratta di una riforma attesa da tempo, resa possibile dopo l’autorizzazione della Commissione europea.
Con le nuove regole, il Codice del Terzo Settore diventa il principale riferimento fiscale per gli ETS iscritti al RUNTS. La normativa introduce nuovi criteri per distinguere le attività di interesse generale svolte senza finalità di lucro da quelle considerate commerciali, una distinzione fondamentale per individuare il regime fiscale applicabile.
I nuovi regimi forfettari
Una delle principali novità riguarda l’entrata in vigore dei regimi fiscali forfettari previsti dal Codice del Terzo Settore. Si tratta di strumenti pensati per alleggerire gli adempimenti fiscali e contabili degli enti che rispettano i requisiti previsti dalla legge.
Il regime forfettario è riservato agli ETS qualificati come enti non commerciali e si applica alle eventuali attività commerciali svolte in modo non prevalente.
Per stabilire se un ente è non commerciale occorre valutare complessivamente le attività svolte. In linea generale, sono considerate non commerciali le attività di interesse generale svolte gratuitamente oppure dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. La qualifica rimane tale anche quando i ricavi eccedono i costi di non oltre il 6% per ciascun periodo d’imposta e per non più di tre periodi d’imposta consecutivi.
Per le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS) è previsto un regime forfettario specifico, disciplinato dal Codice del Terzo Settore. Possono accedervi gli enti iscritti nelle rispettive sezioni del RUNTS che soddisfano le condizioni previste dalla normativa.
Le agevolazioni previste
Nel regime forfettario il reddito imponibile non si calcola sottraendo i costi dai ricavi. Viene invece determinato applicando ai ricavi derivanti dalle attività commerciali specifici coefficienti di redditività stabiliti dalla legge.
Il meccanismo riguarda i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale svolte con modalità commerciali e dalle cosiddette attività diverse. I coefficienti cambiano in base alla tipologia di attività e al volume dei ricavi.
Sono previste anche importanti semplificazioni amministrative. Gli enti che aderiscono al regime sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e beneficiano di adempimenti contabili ridotti rispetto al regime ordinario.
Una scelta da valutare caso per caso
Il regime forfettario può rappresentare un’opportunità, ma non è la soluzione migliore per tutti gli Enti del Terzo Settore. La convenienza dipende dalle caratteristiche dell’organizzazione, dalle attività svolte e dal volume dei ricavi.
Prima di effettuare la scelta è quindi opportuno analizzare la propria situazione con attenzione, così da individuare il regime fiscale più adatto alle esigenze dell’ente.
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Contabilità