A partire dal 3 agosto sono entrate in vigore le nuove disposizioni che fanno scattare l’obbligo di redazione e deposito del bilancio, di nomina dell’organo di controllo e di revisione legale dei conti per gli Enti del Terzo settore.
Obbligo redazione e deposito del bilancio/rendiconto
- Tutti gli Enti del Terzo Settore con entrate pari o inferiori a 60 mila euro possono redigere il rendiconto per cassa, indicando le entrate e le uscite in forma aggregata, anziché il bilancio e la relazione di missione;
- gli Enti del Terzo Settore con personalità giuridica con entrate superiori a 60 mila euro e inferiori a 300 mila euro hanno l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- gli Enti del Terzo Settore privi di personalità giuridica con entrate superiori a 60 mila euro e inferiori a 300 mila euro possono redigere il rendiconto per cassa, anziché il bilancio e la relazione di missione;
- tutti gli Enti del Terzo Settore con entrate superiori a 300 mila euro hanno l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
I rendiconti e i bilanci devono essere depositati ogni anno presso il RUNTS e il Registro Imprese.
Nomina organi di controllo
Sono stati modificati i limiti previsti dalla legge che fanno scattare l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore. L’obbligo sussiste quando, per due esercizi consecutivi, vengano superati 2 dei seguenti valori:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro (ante legge erano 110 mila euro);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro (ante legge erano 220 mila euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità (ante legge erano 5 unità).
Revisione legale dei conti
Sono stati modificati i limiti previsti dalla legge che obbligano gli Enti del Terzo settore a nominare un revisore legale dei conti. L’obbligo sussiste quando, per due esercizi consecutivi, vengano superati 2 dei seguenti valori:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro (ante legge erano 1.100.000 euro);
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro (ante legge erano 2.200.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità (ante legge erano 12 unità).
Categoria
Contabilità