Con la Riforma dello Sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, è stata introdotta la figura del lavoratore sportivo, con nuove regole che riguardano il rapporto di lavoro, gli adempimenti degli enti sportivi e la tassazione dei compensi. Le novità sono ormai a regime e trovano applicazione anche nelle dichiarazioni fiscali 2026, relative all’anno di imposta 2025.
Chi è la lavoratrice o lavoratore sportivo
La normativa considera lavoratrice/lavoratore sportivo chi svolge, verso un corrispettivo, una delle attività individuate dal decreto legislativo n. 36/2021.
Rientrano in questa categoria, “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il preparatore atletico, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il direttore di gara, inclusi gli arbitri, nonché ogni tesserato che svolga mansioni necessarie allo svolgimento dell’attività sportiva, purché individuate dai regolamenti tecnici della disciplina e dall’elenco aggiornato delle mansioni”.
Non rientrano invece nella definizione chi collabora alle funzioni amministrativo-gestionali e le/i professioniste/i iscritte/i a ordini professionali, come medici o fisioterapisti, anche se operano all’interno di un’associazione sportiva.
Quali forme può assumere il rapporto di lavoro
Il lavoro sportivo può essere svolto con diverse modalità, a seconda delle caratteristiche della collaborazione.
Il rapporto può essere:
- di lavoro subordinato;
- di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
- di lavoro autonomo.
La corretta qualificazione del rapporto è importante perché determina gli adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi a carico dell’ente sportivo.
Gli adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche
Gli enti sportivi devono rispettare una serie di obblighi nella gestione dei lavoratori sportivi, tra cui:
- predisporre correttamente il contratto di lavoro;
- gestire gli adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali previsti dalla normativa;
- rispettare gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Come funziona la tassazione dei compensi
Per i compensi derivanti da lavoro sportivo nel settore dilettantistico è prevista una franchigia fiscale di 15.000 euro annui. Ciò significa che i compensi percepiti fino a questo importo non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
Se, invece, nell’anno la lavoratrice o il lavoratore sportivo supera complessivamente la soglia di 15.000 euro, solo la parte eccedente diventa imponibile e devono essere applicate le regole previste in materia fiscale.
È importante ricordare che il superamento della franchigia viene valutato considerando tutti i compensi percepiti nel corso dell’anno, anche se corrisposti da associazioni o società sportive diverse.
Per questo motivo chi ha un lavoro sportivo ha l’obbligo di comunicare al datore di lavoro l’ammontare dei compensi sportivi già percepiti nello stesso anno, così da consentire il corretto calcolo delle ritenute e dei contributi eventualmente dovuti.
Un esempio pratico
Un’istruttrice ha già percepito 12.000 euro da una prima associazione sportiva e successivamente riceve 5.000 euro da una seconda associazione.
In questo caso, i primi 3.000 euro rientrano ancora nella franchigia di 15.000 euro, mentre i restanti 2.000 euro superano il limite e sono soggetti alla disciplina fiscale prevista dalla normativa.
I contributi previdenziali
La disciplina previdenziale segue regole diverse rispetto a quella fiscale. Per lavoratrici e lavoratori sportivi del settore dilettantistico è prevista una franchigia contributiva di 5.000 euro annui. Fino a questa soglia non sono dovuti contributi previdenziali alla Gestione separata INPS.
Se il compenso complessivo percepito nell’anno supera i 5.000 euro, i contributi sono dovuti solo sulla parte eccedente. Il versamento è effettuato dall’associazione o società sportiva, che trattiene la quota a carico della collaboratrice o collaboratore (1/3) e versa anche la quota di propria competenza (2/3).
Anche ai fini previdenziali è quindi importante che chi lavora comunichi all’ente i compensi sportivi già percepiti nel corso dell’anno, così da consentire il corretto calcolo dei contributi dovuti.
Fino al 31/12/2027 è prevista una riduzione del 50% del reddito soggetto a contribuzione INPS.
Un esempio pratico
Un’istruttrice ha già percepito 5.000 euro da una prima associazione sportiva e successivamente riceve 1.000 euro da una seconda associazione.
In questo caso, i primi 5.000 euro rientrano ancora nella franchigia di 5.000 euro, mentre i restanti 1.000 euro superano il limite e sono quindi soggetti alla disciplina previdenziale prevista dalla normativa. In questo caso i contributi saranno calcolati su 500 euro.
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Contabilità