Partite Iva in regime forfetario: scadenza a giugno per il versamento delle imposte

10 Maggio 2023

I titolari di Partita Iva in regime forfettario devono ricordare un’importate scadenza: il 30 giugno 2023, salvo proroghe, scade il termine per calcolare e versare le imposte, senza incorrere in sanzioni o maggiorazioni. È tempo, quindi, di pensare alla dichiarazione dei redditi che, nel caso delle partite Iva, non è il Modello 730 ma il Modello Redditi.

Per i titolari di Partita Iva che rientrano nel regime forfetario la tassazione sui redditi è agevolata poiché questo regime fiscale prevede un’aliquota fissa del 15% su una base imponibile calcolata in maniera forfetaria in base al proprio codice attività, il cosiddetto codice Ateco. Il vantaggio fiscale è ancora maggiore per quei contribuenti che intraprendono una nuova attività. In presenza di specifici requisiti, infatti, essi possono beneficiare di un’aliquota di imposta sostitutiva ridotta, pari al 5%, per i primi 5 anni di attività.

L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette. I contribuenti non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti; non versano l’Iva e non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale. Infine, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.

Diverso il discorso sulla fatturazione elettronica: se fino a metà del 2022 i titolari di Partita Iva in regime forfetario non erano obbligati a fare fattura elettronica, a partire dal 1° luglio 2022 l’obbligo si è esteso anche a quei contribuenti con ricavi e compensi superiori a 25 mila euro. L’utilizzo della fattura elettronica interesserà anche i soggetti in regime forfetario con ricavi e compensi pari o inferiori ai 25 mila euro a partire dal 1° gennaio 2024.

Anche la Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una novità significativa per le Partite Iva in regime forfetario, innalzando la soglia economica dei ricavi/compensi percepiti per poter accedere o rimanere nel regime agevolato che, a partire da gennaio 2023, passa da 65 mila a 85 mila euro. Il superamento del limite di 85 mila euro di ricavi o compensi comporta l’uscita dal regime con tassazione agevolata. Nel caso in cui i ricavi/compensi siano compresi tra gli 85 mila e i 100 mila euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo. Se, invece, superano la soglia di 100 mila euro, l’uscita dal regime forfetario e l’entrata nel regime ordinario avviene già nel corso dell’anno, e l’Iva è dovuta a partire dalle operazioni che determinano lo sforamento del tetto.

CAF ACLI è a disposizione per la compilazione della dichiarazione dei redditi in sede (appuntamenti al numero 0461 277277, online su myCAF.it, via mail a caf@aclitrentine.it, via chat su questo sito o sulla App ACLInet) o a distanza su myCAF.it.