Erogazioni liberali agli enti del Terzo settore: quali agevolazioni fiscali

29 Maggio 2026

Le erogazioni liberali rappresentano uno strumento importante di sostegno per gli enti del Terzo settore. Per chi dona sono previste specifiche agevolazioni fiscali che possono rendere il contributo ancora più vantaggioso.

Per poter beneficiare di queste specifiche agevolazioni è necessario verificare un requisito fondamentale: le somme devono essere erogate a favore di enti regolarmente iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Inoltre, i versamenti devono essere effettuati con pagamenti tracciabili.

Di seguito riepiloghiamo le principali misure previste e alcuni aspetti da monitorare con attenzione.

Detrazione dall’imposta lorda: 30% o 35%

Le/i contribuenti che effettuano erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore possono beneficiare di una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% dell’importo donato. La detrazione spetta fino a un importo massimo di 30.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

La percentuale sale al 35% se la donazione è effettuata a favore di organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al RUNTS.

Va ricordato che, per le persone con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, la normativa prevede limiti alla fruizione delle detrazioni, determinati in base al reddito e alla presenza di figlie e figli fiscalmente a carico.

Deduzione dal reddito complessivo: fino al 10%

In alternativa alla detrazione, la persona che effettua la donazione può scegliere la deduzione dal reddito complessivo netto.

In questo caso, le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate a favore degli enti del Terzo settore sono deducibili entro il limite del 10% del reddito complessivo rilevante ai fini delle agevolazioni fiscali.

Se la deduzione spettante supera il reddito complessivo dichiarato, al netto delle altre deduzioni, l’eccedenza non va persa: può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, fino al quarto anno, fino a completo utilizzo.

RUNTS: attenzione all’iscrizione dell’ente beneficiario

L’iscrizione nel RUNTS continua a essere il presupposto centrale per l’accesso alle agevolazioni.

Dal 23 novembre 2021 i precedenti registri regionali non sono più operativi. Per organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) è stato previsto il processo di “trasmigrazione” verso il RUNTS, con trasferimento delle informazioni dai registri precedenti e successiva verifica dei requisiti.

Il procedimento ha una durata ordinaria di 180 giorni, al netto di eventuali richieste di integrazione o chiarimenti. Se entro tale termine l’ufficio competente non adotta un provvedimento espresso, si applica il principio del silenzio-assenso, con perfezionamento dell’iscrizione nella relativa sezione del Registro.

Per gli enti è quindi importante verificare che la propria posizione risulti aggiornata e regolarmente perfezionata.

Focus ONLUS: cosa cambia nel 2026

Particolare attenzione riguarda le ONLUS. Fino al 2025 è stato previsto un regime transitorio: le organizzazioni ancora iscritte alla relativa Anagrafe potevano continuare a beneficiare della disciplina agevolativa.

Dal 1° gennaio 2026, però, l’Anagrafe delle ONLUS è stata abolita. Per mantenere la possibilità di ricevere erogazioni fiscalmente agevolate per i donatori, le organizzazioni interessate dovevano completare l’iscrizione al RUNTS entro il 31 marzo 2026.

Si tratta di un passaggio rilevante sia sotto il profilo amministrativo sia nella relazione con sostenitori e donatori: la corretta iscrizione incide direttamente sulla possibilità, per chi effettua la liberalità, di accedere ai benefici fiscali previsti.

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Contabilità