La pensione di reversibilità è un’importante prestazione economica erogata dall’INPS ai familiari superstiti di un lavoratore o pensionato deceduto, con l’obiettivo di fornire un sostegno in un momento di difficoltà. Una delle domande più comuni tra i potenziali beneficiari riguarda l’ammontare dell’assegno: come si determina quanto effettivamente spetterà? Capire il meccanismo di calcolo è fondamentale per avere un’idea realistica del supporto economico che si potrà ricevere. L’importo della pensione di reversibilità non è casuale, ma deriva da regole precise stabilite dalla legge, che tengono conto principalmente della pensione del defunto e della composizione del nucleo familiare superstite. In questo articolo, esploreremo i fattori chiave che influenzano l’importo, le percentuali applicate a seconda dei superstiti, le possibili riduzioni dell’assegno e come orientarsi per ottenere una stima, considerando anche gli strumenti informativi messi a disposizione dall’INPS.
Quali fattori determinano l’importo della pensione di reversibilità?
Il calcolo dell’importo della pensione di reversibilità parte da una base ben definita, legata direttamente alla posizione pensionistica della persona deceduta. Il fattore primario è quindi l’ammontare della pensione del de cuius. Nello specifico:
- Se il defunto era già titolare di pensione: La base di calcolo per la reversibilità è l’importo lordo della pensione che il defunto stava percependo al momento del decesso. Questo include la pensione base e le eventuali integrazioni (come l’integrazione al trattamento minimo, se spettante).
- Se il defunto era un lavoratore assicurato non ancora pensionato: In questo caso, si parla di “pensione indiretta” ai superstiti. La base di calcolo è l’importo lordo della pensione che sarebbe spettata al lavoratore al momento del decesso, calcolata sulla base dei contributi versati fino a quel momento. Il calcolo viene effettuato dall’INPS applicando le regole del sistema pensionistico vigente (contributivo, retributivo o misto) in base all’anzianità contributiva del defunto. Questo calcolo può essere complesso e richiede che il lavoratore avesse maturato specifici requisiti contributivi (generalmente, almeno 15 anni di contributi oppure 5 anni di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio prima del decesso).
A questo importo base lordo, sia esso derivante da pensione diretta o indiretta, si applica la perequazione automatica, ovvero l’adeguamento periodico al costo della vita (inflazione) stabilito annualmente per tutte le pensioni.
Il secondo fattore determinante è la composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto. Il numero e la tipologia dei familiari superstiti che soddisfano i requisiti di legge (coniuge, figli, nipoti equiparati, genitori, fratelli/sorelle in casi specifici) determinano la percentuale (aliquota di reversibilità) che verrà applicata all’importo base della pensione del defunto, come vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.
Infine, un ulteriore fattore che può influenzare l’importo effettivamente erogato (ma non il calcolo iniziale della quota spettante) sono i redditi propri del superstite. Come analizzeremo più avanti, se il beneficiario (ad eccezione di figli minori, studenti o inabili) possiede redditi personali che superano determinate soglie, l’importo della pensione di reversibilità calcolato potrebbe subire delle riduzioni.
Percentuali di reversibilità: come cambiano in base ai superstiti
Una volta determinata la base pensionistica lorda del defunto, il passaggio successivo consiste nell’applicare a tale importo una specifica percentuale, detta aliquota di reversibilità. Questa percentuale non è fissa, ma varia in funzione del numero e della tipologia dei superstiti che hanno diritto alla prestazione. Le aliquote sono applicate sulla base della situazione familiare esistente alla data del decesso del lavoratore o pensionato.
Ecco le percentuali standard previste dalla normativa:
- Solo il coniuge o la parte superstite dell’unione civile: spetta il 60% della pensione del defunto.
- Il coniuge/parte dell’unione civile con un figlio (o nipote equiparato avente diritto): spetta complessivamente l’80% (generalmente suddiviso in 60% al coniuge e 20% al figlio).
- Il coniuge/parte dell’unione civile con due o più figli (o nipoti equiparati aventi diritto): spetta complessivamente il 100% (generalmente suddiviso in 60% al coniuge e il restante 40% ripartito in parti uguali tra i figli).
- Solo un figlio (o nipote equiparato avente diritto): spetta il 70%.
- Solo due figli (o nipoti equiparati aventi diritto): spetta complessivamente l’80%, da dividere in parti uguali (40% ciascuno).
- Solo tre o più figli (o nipoti equiparati aventi diritto): spetta complessivamente il 100%, da dividere in parti uguali tra loro.
- Solo genitori (se hanno diritto*): spetta il 15% a ciascun genitore (quindi 30% totale se entrambi i genitori sono superstiti e aventi diritto).
- Solo fratelli o sorelle (se hanno diritto*): spetta il 15% a ciascun fratello/sorella (fino a un massimo complessivo del 100%).
È importante ricordare che i genitori, i fratelli e le sorelle hanno diritto alla reversibilità solo in assenza di coniuge, figli o nipoti aventi diritto, e solo se soddisfano requisiti molto stringenti: devono avere più di 65 anni (genitori) o essere inabili al lavoro (genitori, fratelli/sorelle), non essere titolari di pensione e risultare a carico del defunto al momento del decesso.
Quando ci sono più superstiti appartenenti alla stessa categoria (ad esempio, più figli), la quota complessiva loro spettante viene ripartita in parti uguali. È fondamentale sottolineare che queste percentuali si applicano all’importo lordo della pensione del defunto e rappresentano la quota lorda iniziale della pensione di reversibilità, prima dell’applicazione di eventuali riduzioni per cumulo con altri redditi o delle trattenute fiscali.
Quali detrazioni e trattenute possono ridurre l’assegno?
L’importo lordo della pensione di reversibilità, calcolato applicando le percentuali viste sopra, non sempre coincide con l’importo netto che il beneficiario riceverà mensilmente. Esistono infatti delle possibili riduzioni e trattenute che possono incidere sull’assegno finale.
La riduzione più significativa è legata al cumulo con altri redditi personali del superstite. Questa regola stabilisce che se il beneficiario della reversibilità possiede redditi propri che superano determinate soglie, l’importo della pensione viene ridotto. Importante: questa riduzione non si applica alle quote di pensione spettanti ai figli (minori, studenti o inabili), ma riguarda principalmente coniugi, genitori o fratelli/sorelle. Le soglie di reddito e le percentuali di riduzione sono legate all’importo del trattamento minimo annuo INPS (moltiplicato per 13 mensilità) e sono aggiornate annualmente. Indicativamente (è sempre necessario verificare i valori precisi per l’anno in corso):
- Se il reddito del superstite supera 3 volte il trattamento minimo annuo INPS: la quota di reversibilità viene ridotta del 25%.
- Se il reddito del superstite supera 4 volte il trattamento minimo annuo INPS: la quota di reversibilità viene ridotta del 40%.
- Se il reddito del superstite supera 5 volte il trattamento minimo annuo INPS: la quota di reversibilità viene ridotta del 50%.
I redditi considerati per questa verifica sono la maggior parte dei redditi assoggettabili a IRPEF (lavoro dipendente, autonomo, redditi da capitale, da fabbricati – ad esclusione di norma della casa di abitazione, ecc.), al netto dei contributi previdenziali. Esiste una “clausola di salvaguardia” che garantisce che il trattamento complessivo (pensione ridotta + reddito proprio) non sia inferiore a quello che spetterebbe se il reddito rientrasse nella fascia di riduzione precedente.
Oltre a questa specifica riduzione per cumulo, sull’importo lordo della pensione di reversibilità gravano le normali trattenute fiscali (IRPEF). La pensione ai superstiti, infatti, costituisce reddito ed è tassata secondo le aliquote IRPEF ordinarie, in base allo scaglione di reddito complessivo del beneficiario. L’imposta netta dovuta dipenderà anche dalle detrazioni fiscali applicabili (ad esempio, detrazioni per reddito da pensione, per eventuali familiari a carico). L’INPS agisce come sostituto d’imposta, applicando le trattenute IRPEF mensilmente sull’assegno pensionistico.
Infine, possono esserci altre piccole trattenute, come ad esempio le quote associative sindacali, se il beneficiario ha fornito specifica autorizzazione.
Categoria
Pensioni e contributi