17 Settembre 2009
Il datore di lavoro è tenuto a predisporre un’organizzazione del lavoro, o una flessibilizzazione degli orari, in grado di facilitare l’assolvimento della funzione genitoriale del lavoratore dipendente, valutando il contesto delle condizioni familiari, con riguardo alla oggettiva e comprovata situazione familiare, opportunamente documentata. Tale principio è affermato nell’Interpello n.68, del 31 luglio 2009, del Ministero del lavoro. Vedi Interpello 68-2009